PEC, OBBLIGO PER GLI AMMINISTRATORI

A seguito dei numerosi e contraddittori interventi normativi ed interpretativi sull’obbligo di comunicazione del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di società si riporta di seguito una sintesi delle più recenti novità:
Soggetti obbligati
A decorrere dal 31 ottobre 2025, l’obbligo di dotarsi di un proprio domicilio digitale (PEC) e di comunicarlo al Registro delle Imprese non si applica più a tutti gli amministratori, ma è circoscritto alle seguenti figure:
- amministratore unico;
- amministratore delegato;
- presidente del Consiglio di amministrazione (solo in caso di mancanza dell’amministratore delegato).
Pertanto, sono esonerati dall’obbligo:
- gli amministratori di società di persone;
- i soggetti che in società di capitali, consorzi o reti di imprese ricoprono cariche diverse (es. consiglieri, presidenti di comitati).
Caratteristiche del domicilio digitale
Obbligo di univocità: il domicilio digitale (PEC) dell’amministratore soggetto all’obbligo non può in alcun caso coincidere con quello della società in cui egli ricopre la carica.
Deve trattarsi di un indirizzo PEC personale e distinto.
Tempistiche e adempimenti
L’obbligo della comunicazione è a carico della società. Le scadenze variano a seconda della data di nomina dell’amministratore:
- Per le società già costituite al 31 ottobre 2025: gli amministratori unici, delegati o (in mancanza di questi) i Presidenti del C.d.A. già in carica devono comunicare il proprio domicilio digitale entro e non oltre il 31 dicembre 2025;
- Per le nuove nomine, i confermi o i rinnovi: la comunicazione del domicilio digitale deve avvenire contestualmente alla richiesta di iscrizione della nomina o del rinnovonel Registro delle Imprese. Si segnala che, in assenza di tale comunicazione, l’Ufficio del Registro sospenderà la pratica fino alla regolarizzazione;
- Per le nuove società costituite dal 1° gennaio 2025: l’obbligo di comunicazione della PEC dell’amministratore soggetto all’obbligo deve essere assolto contestualmente alla domanda di prima iscrizione della società.
Regime sanzionatorio
Il mancato adempimento all’obbligo di comunicazione entro i termini previsti comporta l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 2630 del Codice civile, applicata in misura raddoppiata, con un importo che varia da € 206 a € 2.064.
Altri aspetti:
Unioncamere ha chiarito che:
- la sola comunicazione della PEC (senza modifiche contestuali al domicilio fisico o ai poteri di rappresentanza) è esente dal diritto di segreteria e dall’imposta di bollo;
- i diritti di segreteria e l’imposta di bollo sono invece dovuti in misura ordinaria per le comunicazioni presentate in occasione di nuove nomine, conferme o rinnovi;
- la comunicazione, in via facoltativa, della PEC di altri soggetti con cariche sociali diverse da quelle obbligate rimane soggetta al pagamento dei diritti.
Da ultimo si segnala che permangono tuttora dubbi su più casistiche e fattispecie; ci si auspica pertanto di ricevere ulteriori chiarimenti da parte degli Enti preposti.
