PREVENZIONE INCENDI: ADEMPIMENTI NORMATIVI OBBLIGATORI E BUONE PRATICHE DA SEGUIRE IN CASO DI INCENDIO

 

La recente tragedia di Crans-Montana ha riportato drammaticamente i riflettori su un tema, quello della prevenzione incendi, che spesso nel mondo del lavoro è ancora considerato come meramente burocratico

Il rischio incendio riguarda qualsiasi luogo di lavoro, indipendentemente dal settore di attività o dalle dimensioni dell’azienda.

Magazzini, uffici, laboratori, stabilimenti produttivi e attività commerciali oltre che quelle turistico ricettive e luoghi aperti al pubblico, presentano tutti fattori di rischio specifici che, se sottovalutati, possono avere conseguenze gravi:

  • per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
  • per la continuità operativa dell’azienda;
  • per le responsabilità civili e penali del datore di lavoro.

 

Quali sono gli obblighi del datore di lavoro in materia di prevenzione incendi?

Redazione documento di valutazione dei rischi: è un obbligo non delegabile del datore di lavoro, sempre obbligatori in caso di lavoratori dove vengono analizzati tutti i rischi compreso quindi quello antincendio. La valutazione va rielaborata ogniqualvolta intervengano modifiche significative dell’organizzazione del lavoro, dei luoghi o delle attività svolte.

Identificazione, nomina, formazione e relativi aggiornamenti periodici degli addetti antincendio e primo soccorso

Formazione e Informazione: istruire i lavoratori sui rischi, sulle misure preventive, sull’uso degli estintori e sulle procedure di emergenza,

Sorveglianza, manutenzione e controllo attrezzature antincendio (estintori, idranti, allarmi) e tenuta del Registro Antincendio dove documentare sorveglianza, controlli periodici e manutenzioni.

Piano di Emergenza e Evacuazione: obbligatorio per aziende con almeno 10 dipendenti o aperte al pubblico con più di 50 persone indipendentemente dal numero di lavoratori o in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011; definisce procedure per la gestione di situazioni di emergenza e vie di fuga e ubicazione presidi antincendio.  Effettuare prove di evacuazione annuali per testare l’efficacia del piano.

Certificato di Prevenzione Incendi (CPI): per le sole aziende soggette indicate nell’Allegato 1 al DPR 151/2011.

Il Ministero dell’Interno, tramite apposita circolare ha informato che verranno intensificati, soprattutto in chiave preventiva, i controlli sulle attività di intrattenimento al fine di tutelare la pubblica incolumità sia dei lavoratori che degli avventori.

Il Ministero ha altresì fornito chiarimenti normativi e indicazioni operative per il corretto inquadramento delle attività di bar e ristoranti in materia di prevenzione incendi.

In particolare viene richiamata la distinzione, ai fini della prevenzione incendi, di queste tipologie di attività da quelle di intrattenimento e pubblico spettacolo (in particolare, discoteche e sale da ballo) e la conseguente assoggettabilità o meno agli adempimenti normativi nella suddetta materia.

Con riferimento alla distinzione tra attività soggette e non soggette agli adempimenti antincendio già presente in una circolare del 28 dicembre 2011, con la quale veniva precisato che i bar e i ristoranti non sono attività soggette agli adempimenti di cui al D.P.R. 151/2011, in quanto non ricompresi nell’Allegato I del decreto.

La medesima nota chiarisce però che restano tuttavia soggette agli adempimenti del decreto eventuali attività a servizio, quali, a titolo esemplificativo, gli impianti di produzione calore di potenzialità superiore a 116 kW  o presenza di deposito gas rilevante per uso in cucina.

In caso di bar con musica dal vivo, presenza di DJ e/o eventuali altri eventi occasionali lo scenario di rischio cambia notevolmente.

Molti bar pensano di essere “normali” ma: una serata con DJ, un cantante con gente che balla, tavoli rimossi o spostati fa diventare il locale equiparabile a  pubblico spettacolo.

La differenza non è “musica dal vivo e musica registrata (da casse)”, ma cosa succede nel locale e come si usa lo spazio. Non conta il tipo di musica, conta l’effetto sul pubblico e sull’uso del locale. Se la musica (anche solo con casse del bar): fa stazionare persone in piedi, induce assembramento, porta a ballare, aumenta l’affollamento scattano gli obblighi aggiuntivi, nello specifico:

CAMBIO DI DESTINAZIONE FUNZIONALE: anche se occasionale, l’attività può rientrare in: locale di pubblico spettacolo, trattenimento danzante, spettacolo dal vivo. Non conta la frequenza, ma l’effettiva: presenza di pubblico, assembramento, intrattenimento musicale.

OBBLIGHI AGGIUNTIVI DI VALUTAZIONE RISCHI: il DVR va integrato o aggiornato considerando anche aumento affollamento, persone in piedi, eventuale ballo e rischi collegati

RISCHIO INCENDIO in caso di eventi musicali il livello di rischio e in questo caso è necessario ricalcolare l’affollamento massimo e la rivalutazione di adeguatezza di larghezza uscite numero uscite porte apribili nel verso dell’esodo sistemi con maniglioni antipanico illuminazione di emergenza aggiuntiva (es. anche su gradini di scale, ecc.) Estintori aggiuntivi Impianto elettrico idoneo per spettacolo Materiali ignifughi (tende, arredi, scenografie)

VIGILI DEL FUOCO (PUNTO CHIAVE) può essere necessaria SCIA antincendio ai VVF come: “locale di pubblico spettacolo”
anche se l’evento è occasionale.

Spesso vengono richieste anche: Relazione tecnica antincendio, Asseverazione tecnico abilitato, Parere Commissione di Vigilanza (comunale o provinciale)

GESTIONE EMERGENZE RAFFORZATA diventa obbligatoria e formale la redazione del piano di emergenza

EVENTUALI ALTRI ADEMPIMENTI SPESSO RICHIESTI: comunicazione al Comune (SCIA spettacolo), licenza di pubblico spettacolo, Valutazione impatto acustico, SIAE

 

INFO: consigliamo pertanto di rivolgervi al vostro consulente in materia di sicurezza sul lavoro oppure agli uffici di Free Work Servizi Srl (0342/217646/ info@freeworkservizi.it  )