GARANZIA LEGALE DEI PRODOTTI, NUOVI OBBLIGHI

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➡️ Il Decreto Legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, di attuazione della Direttiva (UE) 2024/825, introduce nuove disposizioni a tutela dei consumatori e per una maggiore trasparenza sulle caratteristiche dei prodotti, sulla garanzia legale di conformità e sulle eventuali garanzie commerciali di durabilità offerte dai produttori (ex artt. 45, 48, 49, 51 e 65 ter).
➡️ Il provvedimento introduce, tra l’altro nel nuovo Codice del Consumo, l’obbligo dal 27 SETTEMBRE 2026 di informare i consumatori sui diritti derivanti dalla garanzia legale di conformità attraverso un format di Avviso armonizzato a livello europeo.
➡️ La garanzia legale, prevista dalla nuova normativa a tutela del consumatore, non varia rispetto al passato e il consumatore continua ad avere diritto alla tutela per i difetti di conformità che si manifestano entro due anni dalla consegna del bene.
➡️ Cosa deve fare il negoziante?
L’Avviso armonizzato deve essere esposto in modo visibile:
- nel punto vendita fisico vicino alla cassa o in altra posizione facilmente accessibile al consumatore e deve avere una dimensione minima non inferiore al formato A4 a colori o in bianco e nero;
- nelle vendite online, sul sito web del venditore, in una posizione facilmente visibile e accessibile e a colori.
➡️ Una seconda novità riguarda l’eventuale garanzia commerciale di durabilità (di durata superiore a due anni) offerta volontariamente dal produttore. In questi casi, il venditore deve informare il consumatore attraverso l’Etichetta armonizzata, secondo il modello previsto dal Codice del consumo – Allegato II-octies, Parte 2.
➡️ Altra novità riguarda le eventuali informazioni sulle modalità di consegna “green” in caso di commercio elettronico (l’obbligo di informazione opera esclusivamente quando tali opzioni sono effettivamente disponibili): tra le informazioni precontrattuali da fornire al consumatore devono essere indicate, ove disponibili, le eventuali opzioni di consegna rispettose dell’ambiente. Ad esempio, qualora il venditore offra: una modalità di consegna più lenta ma a minore impatto ambientale; il ritiro presso un punto di consegna; altre modalità di spedizione con caratteristiche ambientali specifiche.
➡️ La violazione dei nuovi obblighi può integrare gli estremi di pratiche commerciali scorrette punibili dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato anche mediante l’irrogazione di sanzioni pecuniarie, nella misura prevista dal Codice del Consumo.
