CASE PER I LAVORATORI DEL TURISMO

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo dello stanziamento contenuto nel decreto-legge 30 giugno 2025 “decreto economia”, finalizzato a sostenere investimenti per la creazione, la riqualificazione e l’ammodernamento di case destinate a lavoratori del turismo (cfr. nostre circolari n. 158 e 187 del 2025).
Il decreto economia ha stanziato 22 milioni di euro per l’anno 2025 e 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per l’erogazione di contributi in conto capitale volti a sostenere investimenti per la creazione, la riqualificazione e l’ammodernamento, sotto il profilo dell’efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, di alloggi (“staff house”) destinati a condizioni agevolate ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande (bar e ristoranti).
Sono stati inoltre stanziati 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 per l’erogazione di contributi volti a sostenere i costi per la locazione degli stessi alloggi.
Il decreto ministeriale individua le tipologie di costo, le specifiche categorie dei soggetti beneficiari e le modalità per garantire alloggi ai lavoratori del turismo, nonché i criteri per l’assegnazione delle risorse nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, le procedure di erogazione, le modalità di ripartizione e di assegnazione, nonché le procedure di verifica, di controllo e di revoca connesse all’utilizzo delle risorse.
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE
Beneficiari (articolo 3)
Possono presentare proposte di investimento gli operatori che esercitino attività di impresa nel settore turistico con codice ATECO riportato nella specifica tabella, relativo ai servizi di alloggio e ristorazione (tra cui i codici 55.10, 55.20, 55.30, 55.90).
Tali operatori devono disporre dell’immobile oggetto del contributo in conto capitale anche attraverso contratto di locazione e con espresso consenso da parte del proprietario. L’immobile oggetto dell’intervento deve essere destinato per un periodo non inferiore a nove anni successivi al completamento dell’investimento, ad esclusivo favore dei dipendenti impiegati presso le strutture turistico-ricettive o presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ed il canone di locazione applicato ai dipendenti deve essere inferiore di almeno il 30% rispetto al valore medio di mercato riferito all’ambito territoriale.
Possono partecipare società con codice ATECO inattivo, se dimostrano di aver iniziato le opere necessarie all’avvio dell’attività successivamente alla presentazione della domanda e comunque prima della concessione del beneficio.
Progetti e costi ammissibili (articolo 4)
I progetti devono essere volti alla riqualificazione, ammodernamento o completamento, anche sotto il profilo dell’efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, degli immobili destinati alla creazione di alloggi da concedere a condizioni agevolate ai lavoratori impiegati nel comparto turistico-ricettivo o di somministrazione di alimenti e bevande.
I progetti devono garantire la disponibilità di almeno 10 posti letto per singolo intervento e devono essere assegnati ai dipendenti impiegati presso l’impresa turistico-ricettiva o di somministrazione di alimenti e bevande.
Gli interventi dovranno, in ogni caso, rispettare le condizioni previste dagli articoli 14, 17, 18, 34, 38, 38 -bis , 41 e 49 del regolamento GBER.
Gli investimenti devono essere conclusi entro ventiquattro mesi dalla data di concessione del contributo.
Sono considerate ammissibili le spese relative ai seguenti interventi:
– spese finalizzate alla riqualificazione e ammodernamento, anche parziale, di immobili esistenti (o porzioni autonomamente certificabili dal punto di vista energetico) destinati ad ospitare lavoratori del turismo. Tali interventi devono comportare un risparmio energetico pari almeno alla percentuale minima prevista dall’art. 38-bis e dalle altre disposizioni del regolamento GBER applicabili. Il decreto elenca inoltre, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune tipologie di spese per opere murarie e assimilate considerate ammissibili;
– spese per impianti, macchinari, attrezzature varie e arredi nei limiti del 30% dell’investimento ammissibile, nonché le opere murarie strettamente connesse alla loro installazione (se non già incluse nella precedente voce).
Gli interventi devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione e devono avere un importo minimo di spesa ammissibile di euro 500.000 e massimo di euro 5.000.000.
Per le sole PMI, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento GBER, sono ammissibili, altresì, le spese relative a consulenze strettamente connesse agli interventi ammissibili. Tali spese sono ammissibili nel limite del 10% rispetto all’investimento ammissibile. In ogni caso, nel rispetto del citato articolo 18, l’intensità di aiuto non può superare il 50% dei costi ammissibili.
Agevolazioni concedibili (articolo 5)
Le agevolazioni per le spese finalizzate alla riqualificazione, ammodernamento e completamento sotto il profilo dell’efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale sono concesse con contributo diretto alla spesa in termini di percentuale nominale rispetto alle spese ammissibili e si applicano le intensità previste dall’articolo 38-bis del regolamento GBER nel limite dell’intensità massima del 30%, con alcune eccezioni previste dall’articolo 5 del decreto ministeriale.
Le agevolazioni per spese per impianti, macchinari, attrezzature varie e arredi sono concesse, nei limiti delle intensità massime stabilite dagli articoli 14 e 17 del regolamento GBER, a seconda che si tratti di investimenti realizzati nelle aree del territorio nazionale in condizioni di svantaggio economico o in altre aree.
Le agevolazioni sono concesse in percentuale delle spese ammissibili, con intensità base del 30%, aumentata del 20% per le piccole imprese e del 10% per le imprese di media dimensione. Inoltre, l’intensità dell’agevolazione è aumentata del 15% se l’intervento migliora l’efficienza energetica dell’edificio di almeno il 40% o se si trova in alcune aree assistite che soddisfino le condizioni dell’art. 107, paragrafo 3, lett. c) del TFUE.
Procedura di assegnazione (articolo 6)
I contributi in conto capitale sono erogati tramite procedura valutativa a graduatoria a seguito di avviso pubblico.
Le modalità di presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni sono definiti dal Ministero con successivo avviso, con il quale sono, altresì, fornite eventuali ulteriori specificazioni per la corretta attuazione dell’intervento, nonché la natura e le caratteristiche dei documenti necessari ai fini dell’accesso alle agevolazioni.
Criteri di valutazione e graduatoria (articolo 7)
Le domande di agevolazione sono selezionate attraverso una procedura valutativa mista, in cui si terrà conto dell’ordine cronologico di arrivo delle domande (procedura a sportello) e della valutazione di merito del progetto.
A ciascuna domanda è attribuito un punteggio da 0 a 100, con una soglia minima di sufficienza pari a 50 su 100. Sono finanziate le proposte che avranno raggiunto il punteggio minimo di sufficienza, in ordine cronologico, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile.
Il soggetto gestore determina il punteggio delle domande ammissibili a finanziamento sulla base dei criteri di valutazione riportati nella specifica tabella.
CONTRIBUTI VOLTI A SOSTENERE I COSTI PER LA LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DESTINATI AI LAVORATORI NEL TURISMO
Beneficiari (articolo 10)
Gli operatori che esercitano attività di impresa nel settore turistico con codice ATECO relativo ai servizi di alloggio e ristorazione (tra cui i codici 55.10, 55.20, 55.30, 55.90) possono richiedere contributi di parte corrente per le spese per l’alloggio dei lavoratori impiegati presso la propria struttura turistico-ricettiva o presso il proprio esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.
I contributi possono riguardare sia un’unica unità immobiliare sia diverse unità immobiliari, purché insistenti nella stessa provincia della struttura turistico-ricettiva a cui gli alloggi sono asserviti o, comunque, nel raggio di 40 chilometri. Gli immobili devono essere nella disponibilità del soggetto beneficiario, in forza di titolo di proprietà o in forza di contratto di locazione registrato, il cui uso è destinato per l’alloggio di lavoratori del comparto turistico ricettivo o di somministrazione di alimenti e bevande.
Possono essere oggetto di contributo unità immobiliari per la sistemazione alloggiativa dei lavoratori, che siano funzionali entro 24 mesi dalla presentazione della domanda.
Contributo di parte corrente (articolo 11)
Sulla spesa relativa ai canoni di locazione annuali da sostenere per almeno cinque anni e fino a un massimo di dieci anni, è applicabile un contributo diretto con limite massimo di euro 3.000 all’anno per posto letto. L’erogazione dei contributi avviene ai sensi dell’articolo 29 del regolamento GBER e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo regolamento; pertanto, l’intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili per le PMI e il 15% per le grandi imprese.
Procedura di assegnazione e modalità di erogazione (articolo 12)
Le modalità di presentazione delle domande per l’accesso all’agevolazione sono definite dal Ministero con successivo avviso, con il quale sono, altresì, fornite eventuali ulteriori specificazioni per la corretta attuazione dell’intervento, nonché la natura e le caratteristiche dei documenti necessari ai fini dell’accesso alle agevolazioni.
Le domande di agevolazione sono valutate tenendo conto dell’ordine cronologico di arrivo (procedura a sportello). Le domande sono esaminate in base all’ordine di arrivo, previa verifica di ammissibilità, e valutate nel merito dal soggetto gestore.
A ciascuna domanda è attribuito un punteggio da 0 a 100, con una soglia minima di sufficienza pari a 50 su 100. L’assegnazione dei punteggi è effettuata sulla base delle informazioni riportate nella domanda di agevolazione.
Sono finanziate le proposte che hanno raggiunto il punteggio minimo di sufficienza, in ordine cronologico di arrivo, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile.
Il soggetto gestore determina il punteggio delle domande ammissibili a finanziamento sulla base dei criteri di valutazione riportati nella specifica tabella.
Cumulo delle agevolazioni (articolo 15)
Fermo restando quanto previsto all’articolo 8 del regolamento GBER, le agevolazioni di cui al decreto in oggetto non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo di “de minimis”, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dal regolamento GBER.
Fonte: Federalberghi
