Formazione in materia di sicurezza, per le sole attività turistico ricettive e di somministrazione alimenti e bevande: via libera definitivo al termine massimo per la formazione entro 30 giorni

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 301 del 30-12-2025) la Legge 29 dicembre 2025, n. 198, di conversione del Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile” che ha introdotto una importante novità circa i tempi di erogazione della formazione obbligatoria in materia sicurezza rivolti ai lavoratori.
Tale disposizione prevede che, in considerazione del basso livello di rischio e delle peculiari modalità di erogazione del servizio, nei soli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e nelle imprese turistico-ricettive , la formazione e l’eventuale addestramento specifico di cui all’articolo 37, comma 4, lettera a) , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si concludano entro trenta giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro.
Cosa cambia ora per le imprese interessate?
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le aziende del settore turismo e pubblici esercizi potranno applicare ufficialmente la nuova tempistica. È fondamentale però ricordare che:
- La norma riguarda il completamento della formazione (corso generale e specifico).
- Resta fermo l’obbligo di fornire, al momento dell’ingresso, le informazioni basilari su rischi specifici e procedure di emergenza aziendali
- La scadenza dei 30 giorni è perentoria: superato il termine senza aver completato il corso, l’azienda torna ad essere sanzionabile.
