RIFIUTI MUD 2024, C’È LA SCADENZA DEL 28 GIUGNO!
Come tutti gli anni, si ricorda che è sempre obbligatoria, per i soggetti interessati, la dichiarazione dei rifiuti MUD.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 gennaio 2025 recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2025, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 49 del 8 febbraio 2025; il termine per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 28 giugno 2025.
I soggetti interessati, salvo possibili modifiche, sono:
1.Comunicazione Rifiuti speciali
- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- Imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g));
- i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi.
- I gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183 comma 1 lettera pp) del D.lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell’articolo 189, comma 4, del D.lgs. 152/2006.
2.Comunicazione Veicoli Fuori Uso
- Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.
3.Comunicazione Imballaggi
- Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c).
- Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazioni di gestione di rifiuti di imballaggio di cui all’allegato B e C della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
4.Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
- soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/2014.
5.Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione
- soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.
6.Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
- E’ tenuta alla presentazione della Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche la persona fisica o giuridica che, ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera g) del D.lgs. 49/2014:
1) è stabilita nel territorio nazionale e fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica oppure commissiona la progettazione o la fabbricazione di AEE e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica;
2) è stabilita nel territorio nazionale e rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato “produttore”, se l’apparecchiatura reca il marchio del produttore a norma del numero 1);
3) è stabilita nel territorio nazionale ed immette sul mercato nazionale, nell’ambito di un’attività professionale, AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro dell’Unione europea;
4) è stabilita in un altro Stato membro dell’Unione europea o in un paese terzo e vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici.
Non devono presentare alcuna dichiarazione:
- Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a 8000 euro,
- i soggetti che effettuano esclusivamente attività di trasporto dei propri rifiuti (solo per i rifiuti NON pericolosi);
- le imprese e gli enti che producono rifiuti NON pericolosi e che abbiano un numero di dipendenti uguale o inferiore a 10. Sono quindi esonerati dalla denuncia i produttori di rifiuti non pericolosi con un numero di dipendenti uguale o inferiore a 10 derivanti da:
– lavorazioni industriali
– lavorazioni artigianali
– fanghi derivanti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque
– fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue o dall’abbattimento di fumi.
Continuano invece ad essere esonerati in toto dalla presentazione della Dichiarazione MUD, a patto che abbiano prodotto solo rifiuti NON pericolosi:
- le imprese che esercitano attività di demolizione o costruzione;
- le imprese che esercitano attività di commercio o di servizio.
Possono adempiere alla comunicazione MUD, tramite la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione o dei documenti sostitutivi previsti dall’articolo 193 del D. Lgs 152/06 e s.m.i. o del documento di conferimento rilasciato nell’ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all’art. 183 del D. Lgs 152/06 e s.m.i.:
- le imprese agricole di cui all’art. 2135 del Codice Civile;
- i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo.
Chi, durante l’anno 2024, non ha prodotto, trasportato, intermediato, recuperato o smaltito rifiuti, non deve presentare la dichiarazione.
INFO: per ulteriori informazioni potete contattare Free Work Servizi srl al numero 0342.21.76.46 o tramite mail all’indirizzo ambiente@freeworkservizi.it