POLIZZE CATASTROFALI, LE NOVITÀ IN SINTESI
AGGIORNAMENTO DEL 28 MARZO 2025
Mancano tre giorni alla scadenza del 31 marzo, data a partire dalla quale le imprese saranno obbligate a sottoscrivere una polizza assicurativa contro i danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali. E come già fatto il 20 febbraio scorso, Confcommercio torna a chiedere “una adeguata proroga di un termine oggettivamente incompatibile con l’assolvimento dell’obbligo da parte di quasi 4 milioni di imprese – piccole, medie e grandi – sulla scorta di un regolamento attuativo emanato appena lo scorso 27 febbraio e senza che sia stato ancora attivato il portale Ivass per la comparabilità delle offerte assicurative in materia”.
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Coloro che sono iscritti al Registro Imprese, devono sottoscrivere contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, e attrezzature industriali e commerciali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, quali sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.
L’obbligo assicurativo concerne i beni a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che impiega i beni.
L’inadempimento della Legge non prevede sanzioni amministrative ma se ne dovrà tener conto di ciò in caso di assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Per le polizze già in essere, l’adeguamento alle previsioni di legge decorre a partire dal primo rinnovo o quietanzamento utile delle stesse.
La polizza assicurativa dovrà riguardare i beni di cui all’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, così definiti dal decreto in oggetto:
– terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;
– fabbricato: l’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione o interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d’aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;
– impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche e a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell’attività esercitata dall’assicurato;
– attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.
Si consiglia di contattare il proprio assicuratore di fiducia per valutare la miglior soluzione da adottare.