ATTIVITÀ COMMERCIALI, BOTTEGHE ED ESERCIZI STORICI, È NATO L’ALBO

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2025 è stato pubblicato il decreto legislativo in oggetto che istituisce l’Albo Nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici che entra in vigore il prossimo 31 gennaio.

Il decreto è stato adottato in attuazione dell’articolo 27, comma 1, lettera l-bis, della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (L. 5 agosto 2022, n. 118), che ha delegato il Governo ad elaborare una normativa nazionale volta alla protezione delle attività storiche.

L’obiettivo del decreto è creare un sistema di protezione e valorizzazione che riconosca l’importanza storica, culturale e commerciale delle attività che da decenni contribuiscono al tessuto economico e sociale italiano.

Il decreto disciplina la classificazione e i requisiti necessari per l’iscrizione nell’Albo Nazionale, come di seguito dettagliato.

Oggetto e finalità (art. 1)

 Il provvedimento definisce misure uniformi per la tutela e la valorizzazione dei luoghi storici del commercio e delle botteghe artigiane che presentano particolare rilevanza e importanza storica, culturale e commerciale, con l’obiettivo di favorire anche la valorizzazione turistica di tali attività.

Definizioni (art. 2)

 Sono individuate le seguenti principali categorie di attività:

  • Attività commerciale storica”: attività di vendita al dettaglio con operatività continuativa (comma 1, lettera a);
  • Bottega artigiana “: attività gestita dall’imprenditore artigiano, caratterizzata dalla prevalente manualità delle lavorazioni, come definita dall’art. 2 della legge 443/1985 o dalle normative regionali (comma 1, lettera b);
  • “Esercizio pubblico storico“: attività di ristorazione o somministrazione di alimenti e bevande (comma 1, lettera c).

 

Si prevede che i Comuni, le Unioni di Comuni, le Città metropolitane, le Province, le Regioni possano istituire propri albi delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e, ove previsto dalle norme regionali o locali, degli esercizi pubblici storici.

In questi albi dovranno essere registrate le attività con almeno 50 anni di attività, o altro periodo già stabilito dalle normative regionali, di particolare interesse merceologico, storico, culturale, artistico, turistico o legato alle tradizioni locali anche in connessione con le aree in cui sono insediati. In sede di prima applicazione, le attività già iscritte negli albi esistenti saranno automaticamente trasferite ai nuovi albi senza necessità di ulteriori verifiche anche se non in possesso dei requisiti sopra citati.

 

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