DECRETO GUIDE TURISTICHE PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero del Turismo n° 88 del 28-6-2024 che entrerà in vigore il 13/7/2024, andando così a completare, con la Legge 190/2023, il quadro delle disposizioni normative relative alle guide turistiche.
Restano ferme le critiche di ConfGuide-Federazione Nazionale Guide Turistiche alla norma, dequalificata nei requisiti di accesso alla professione (diploma invece che laurea, conoscenza di livello B2 invece di C1, ecc.). Gli aspetti positivi – commenta Confguide – sono soprattutto il fatto di avere finalmente, dopo oltre 10 anni, una legge organica di settore e regole chiare contro l’abusivismo.
Positiva anche la DEFINIZIONE DELL’ATTIVITÀ DI GUIDA TURISTICA CONTENUTA ALL’ART. 2 della legge 190/2023, che specifica le attività proprie della GT.
Cosa accade ora?
LE GUIDE GIA’ ABILITATE CONTINUANO A LAVORARE ED AL MOMENTO NON DEVONO FARE NULLA
Per le guide già abilitate non cambia nulla al momento e possono continuare a lavorare con il proprio tesserino fino a 180 giorni successivi al 13 luglio. ConfGuide continuerà a monitorare costantemente la situazione e non appena sarà realizzato l’elenco nazionale, provvederà ad informare tutte le guide sulle incombenze necessarie all’iscrizione nel nuovo elenco.
TUTTO FERMO PER LA FORMAZIONE, LE GUIDE NON DEVONO FARE NULLA
Anche per quanto attiene la formazione, sia obbligatoria sia facoltativa, al momento le guide non devono fare nulla, tutto è fermo; il Ministero dovrà emanare linee guida alle regioni sull’organizzazione dei corsi di formazione obbligatoria e sulle modalità per il riconoscimento degli stessi corsi e l’attribuzione delle ore di formazione.
NUOVE GUIDE, IMPROBABILE UN BANDO ENTRO FINE ANNO
Appare assai difficile che il Ministero riesca ad organizzare un bando nazionale per nuove guide entro il 2024, come lo stesso Ministero aveva ventilato.
GRATUITA’ D’ACCESSO DELLE GUIDE IN TUTTI I SITI DI PROPRIETA’ DELLO STATO, DI ENTI PUBBLICI E TERRITORIALI, DI ISTITUTI RELIGIOSI
La L. 190/2023 all’art. 9 (“Ingresso gratuito”) prevede che:
“1. Le guide turistiche munite di tesserino personale di riconoscimento ai sensi dell’articolo 5, comma 4, hanno diritto all’ingresso gratuito in tutti i siti in cui esercitano la professione o in cui accedono per finalità di studio e formazione, siano essi di proprietà dello Stato, di altri enti pubblici, degli enti territoriali o di istituti religiosi“.
DIVIETO DI INTERDIRE ALLE GUIDE L’ACCESSO E LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’
la stessa Legge, all’art. 12 (“Divieti e sanzioni“), commi 4 e 5, prevede:
“4. È fatto divieto a chiunque di interdire o, comunque, ostacolare l’ingresso della guida turistica e lo svolgimento della relativa attività in tutti gli istituti e i luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico“.
“5. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti di cui ai commi […] e 4 si applica la sanzione amministrativa […] da euro 5.000 a euro 15.000 ai […] responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati.
OBBLIGO DEL PERSONALE IN SERVIZIO NEGLI ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA DI SEGNALARE VIOLAZIONI (ATTIVITA’ ABUSIVE DI GUIDA E INTERDIZIONE ATTIVITA’ ALLE GUIDE) ALLA POLIZIA LOCALE
Il DM 88/2024, all’art. 24 comma 3 (“Modalità di accertamento delle sanzioni”), prevede quanto segue:
“3. Il personale in servizio presso gli istituti e i luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico, segnala le eventuali violazioni dei divieti prescritti dai commi 1 (ATTIVITA’ DI ABUSIVI), 2 (ATTIVITA’ DI ABUSIVI) e 4 (INTERDIZIONE ACCESSO E SVOLGIMENTO ATTIVITA’ DELLA GUIDA NEI LUOGHI E ISTITUTI DELLA CULTURA) dell’articolo 12 della legge 13 dicembre 2023, n. 190, ai competenti organi di polizia locale per i conseguenti accertamenti e l’eventuale irrogazione delle sanzioni”.
DIVIETO PER AGENZIE DI VIAGGIO, TOUR OPERATOR E INTERMEDIARI DI SERVIZI TURISTICI DI UTILIZZARE SOGGETTI NON ISCRITTI NELL’ELENCO NAZIONALE
L’art. 12 della L. 190/2023, comma 3, prevede:
“3. È fatto, altresì, divieto ad agenzie di viaggio, a tour operator e a ogni altro intermediario di servizi turistici di avvalersi, anche mediante l’uso di piattaforme digitali, ai fini dello svolgimento delle attività proprie delle guide turistiche, di soggetti che non siano iscritti nell’elenco nazionale. A tal fine, è fatto obbligo per agenzie di viaggio, tour operator e ogni altro intermediario di servizi turistici di indicare il numero di iscrizione presente nell’elenco nazionale della guida turistica che presta la propria attività”.