FATTURE ELETTRONICHE E CODICE CUN

 

L’Agenzia delle Entrate, con apposito provvedimento della direzione, lo scorso 18 marzo ha definito le regole operative per l’indicazione obbligatoria del codice identificativo CUN nelle fatture elettroniche.

Questa misura, introdotta per rafforzare la trasparenza nelle relazioni contrattuali e nella formazione dei prezzi, riguarda esclusivamente le cessioni di prodotti agricoli per i quali sono attive le Commissioni Uniche Nazionali (CUN).

L’obbligo di inserimento del codice CUN in fattura riguarda esclusivamente i prodotti presenti nei

listini delle singole CUN, cui fanno parte le seguenti categorie principali:

– Uova in natura da consumo

– Tagli di carne suina fresca

– Suini da macello

– Suinetti

– Scrofe da macello

– Grasso e Strutti

– Conigli vivi da carne da allevamento nazionale

– Grano duro

(l’elenco CUN dettagliato è disponibile CLICCANDO QUI)

 

Si specifica che l’obbligo non trova applicazione per le vendite effettuate direttamente nei confronti dei consumatori privati.

Altresì, la norma non si applica al prodotto che ha subito un confezionamento, una lavorazione e qualsiasi altra attività che ne abbia generato valore aggiunto e che, pertanto, lo rende differente rispetto al prodotto oggetto della CUN.

Si precisa che la normativa in oggetto non ha carattere fiscale ma solo una finalità statistica.

Pertanto non sono previste sanzioni di carattere fiscale per l’errata o mancata indicazione del codice CUN in fattura.

 

INFO: luca.borzi@unione.sondrio.it – tel. 0342/533311