OBBLIGO PEC PER GLI AMMINISTRATORI ENTRO IL 30/6

 

La Finanziaria 2025 ha esteso agli amministratori di società l’obbligo di disporre di una casella di posta elettronica certificata (PEC) da comunicare al Registro Imprese. Si specifica che:

  • per le imprese iscritte al Registro delle Imprese dal 1° gennaio 2025, l’adempimento deve avvenire in coincidenza con il deposito della domanda di iscrizione;
  • per le imprese già costituite al 1° gennaio 2025, l’obbligo in parola deve essere assolto entro il 30 giugno 2025.
  • in ogni caso, la comunicazione deve essere effettuata in occasione della iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell’amministratore, nonché della nomina del liquidatore, anche nell’eventualità in cui – per le imprese già costituite – questa comunicazione avvenga in data antecedente il 30 giugno 2025.

 

Salvo che per le imprese di nuova costituzione, l’inserimento e l’aggiornamento della PEC degli amministratori avviene mediante la presentazione di una pratica telematica al Registro delle Imprese esente da bollo e diritti di segreteria.

La mancata comunicazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore può determinare l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 2630 del Codice Civile, variabile da € 103 a € 1.032.

Contrariamente a quanto inizialmente riferito dal MiMiT con la Nota 12.3.2025, n. 43836, Unioncamere ha ora chiarito che l’indirizzo PEC dell’amministratore – per il momento – può coincidere con quello della società e non deve essere necessariamente personale.

 

Importanti i chiarimenti diffusi dalla Camera di commercio di Sondrio. In sintesi:

  • Il soggetto obbligato a comunicare il proprio indirizzo PEC – quello personale oppure quello della società – è l’amministratore/liquidatore, in quanto trattasi di adempimento personale. Pertanto, la domanda di iscrizione della PEC può essere presentata e firmata digitalmente:
  1. dallo stesso amministratore che comunica il proprio indirizzo PEC;
  2. dal commercialista che dichiari, nel modello “Note” della pratica, di aver ricevuto incarico da ogni singolo amministratore interessato;
  3. da altri intermediari (es. associazioni di categoria, agenzie di disbrigo pratiche, consulenti del lavoro, tributaristi, ecc.) allegando apposita “procura speciale” sottoscritta con firma autografa da ogni singolo amministratore interessato e corredata da copia dei relativi documenti d’identità;
  4. dal notaio, senza ulteriori formalità.

 

  • Nel caso comunicazione riguardante una pluralità di amministratori:
  1. la domanda di iscrizione può essere firmata digitalmente da un solo amministratore e deve essere accompagnata da apposita “procura speciale” sottoscritta con firma autografa da ogni singolo amministratore interessato e corredata da copia dei relativi documenti d’identità;
  2. è comunque consentito, in alternativa, che tutti gli amministratori conferiscano incarico a un commercialista (o ad un notaio) affinché questi provveda in nome e per conto loro.