TACHIGRAFO PER VEICOLI LEGGERI, LE NOVITÀ

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha fornito le prime indicazioni operative, in vista dell’entrata in vigore dal 1° luglio 2026, dell’obbligo d’installazione ed utilizzo del tachigrafo sui veicoli di massa superiore a 2,5 e fino a 3,5 tonn. impiegati in operazioni di trasporto merci internazionali o di cabotaggio.
Dopo aver ricordato che il “Pacchetto Mobilità” ha previsto diverse misure per l’autotrasporto, tra cui si enuncia anche l’obbligo suddetto che discende dal Regolamento (UE) n. 1054/2020, modificativo del Regolamento (CE) n. 561/2006, la circolare chiarisce, nelle more di eventuali chiarimenti e/o disposizioni da parte della Commissione Europea, i seguenti punti:
- ambito di applicazione dell’estensione;
- obblighi di registrazione;
- regime misto nazionale/internazionale;
- formazione dei conducenti e organizzazione dell’orario di lavoro.
Ambito di applicazione
l’obbligo riguarda i trasporti internazionali di merci in conto terzi o di cabotaggio e quelli internazionali di merci in conto proprio, qualora la guida costituisca l’attività principale del conducente.
Obblighi di registrazione
l’estensione dell’obbligo comporta la necessità che sui veicoli in questione venga installato il tachigrafo intelligente di ultima generazione (G2V2) e che il conducente utilizzi la propria carta tachigrafica.
Regime misto nazionale/internazionale
i conducenti dei veicoli di massa massima ammissibile, superiore a 2,5 tonn. e fino a 3,5 tonn., compresi eventuali rimorchi o semirimorchi, che effettuano sia trasporti nazionali che internazionali, sono soggetti agli obblighi di cui al Regolamento (CE) 561/2006 solo durante l’esecuzione del trasporto internazionale o durante le operazioni di cabotaggio collegate. Se l’esecuzione del trasporto riguarda soltanto le tratte “nazionali”, sia per il trasporto in conto terzi che per quello in conto proprio, rimane vigente l’esenzione dall’applicazione del Regolamento suddetto. Si precisa che i conducenti che svolgono trasporti in regime misto devono garantire la continuità delle registrazioni per i 56 giorni precedenti al controllo.
Formazione dei conducenti e organizzazione dell’orario di lavoro
dal 1° luglio 2026 valgono a carico dei conducenti di veicoli con massa superiore a 2,5 e fino a 3,5 tonn. gli obblighi di organizzazione, formazione, istruzione e controllo, che sono a carico delle imprese. Si rammenta, infine, l’importanza della formazione e istruzioni utili per il conducente non essendo soggetto all’obbligo di una qualificazione professionale (CQC).
Fonte: Confcommercio Mobilità
