IMPOSTE DIRETTE E CONTRIBUTI, 2° ACCONTO 

 

Il 30 novembre 2023, come di consueto, è necessario liquidare la seconda o unica rata dell’acconto delle imposte dirette e degli eventuali contributi IVS per il periodo d’imposta 2023. Il contribuente può determinare gli importi dovuti utilizzando il cd. metodo storico ossia basato sulle dichiarazioni presentate per il periodo d’imposta 2022 oppure il metodo previsionale.

Per l’anno in corso il DL n. 145/2023, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2024” ha previsto per una ristretta platea di contribuenti la possibilità di differire in parte i predetti versamenti.

 

La novità che si applica alle sole persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi / compensi 2022 non superiori a € 170.000 consiste:

 

  • nel differimento del termine di versamentodel secondo acconto delle imposte dal 30.11.2023 al 16.1.2024;

 

  • nella possibilità di rateizzare l’importo dovuto in 5 rate mensilidi pari importo, a decorrere dal 16.1.2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,33%; il termine delle rate successive alla prima è fissato al giorno 16 di ciascun mese.

 

Le imposte oggetto di differimento / versamento rateale sono soltanto:

  • lRPEF;
  • cedolare secca;
  • IVIE / IVAFE;
  • imposta sostitutiva forfetari / minimi.

 

Sono pertanto esclusi:

  • i contributi previdenziali IVS Artigiani e commercianti
  • i contributi INPS Gestione separata
  • i premi assicurativi INAIL.

che pertanto andranno regolarmente versati entro il 30.11.2023.

 

Sotto il profilo soggettivo si ribadisce che restano esclusi tutti gli altri contribuenti ossia:

  • le persone fisiche titolari di partita IVA con ricavi / compensi 2022 superiori a € 170.000;
  • le persone fisiche non titolari di partita IVA (ad esempio, soci di società di persone).
  • le società di capitali / persone, enti commerciali / non commerciali).