RENTRI, ECCO LE INFO UTILI

Ricordiamo che sono entrati in vigore nuovi obblighi riguardo la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI).

È importante ricordare che dallo scorso 13 febbraio i registri di carico e scarico dei rifiuti e i formulari per il loro trasporto usati fino ad ora non sono più idonei; è necessario utilizzare i nuovi modelli di entrambi.

Chi ha obbligo di utilizzare il registro di carico e scarico dei rifiuti e non ricade ancora nell’obbligo di iscrizione al RENTRI dovrà scaricare il nuovo modello, stamparlo e portarlo in CCIAA previo appuntamento per la vidimazione.

Il registro cartaceo potrà essere usato fino a che non si ricadrà nell’obbligo di iscrizione al RENTRI; da quel momento in avanti dovrà essere compilato solo digitalmente.

Dal momento dell’iscrizione a RENTRI e della conseguente compilazione digitale del registro gli operatori dovranno tramettere a RENTRI i dati contenuti nel registro con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’annotazione del movimento.

 

I tempi per l’annotazione dei movimenti sul registro rimangono i medesimi ossia:

 

  1. a) per i produttori di rifiuti almeno entro 10 giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
  2. b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro 10 giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all’impianto di destino;
  3. c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro 10 giorni lavorativi dalla data di consegna dei rifiuti all’impianto di destino;
  4. d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro 2 giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

 

Dal 13 febbraio 2025 è cambiato anche il modello del formulario di identificazione del rifiuto, per tutti, a prescindere dal fatto che si rientri o meno nell’obbligo di iscriversi a RENTRI.

Per chi non rientra, o non rientra ancora nell’obbligo di iscrizione al RENTRI il modello è disponibile previa registrazione dell’azienda (tramite SPID) nell’area PRODUTTORI DI RIFIUTI NON ISCRITTI .

Una volta registrati, si potrà emettere il proprio FIR che si vidimerà contestualmente dalla propria area; successivamente andrà stampato in duplice copia (di cui una rimane al produttore, mentre l’altra segue il rifiuto).

Il formulario può anche essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito però di formale richiesta (PEC) del produttore o del detentore.

Dal 13 febbraio 2026 tutte le aziende che hanno obbligo di iscriversi al RENTRI terranno il FIR digitale, mentre chi non ha questo obbligo lo terrà ancora cartaceo.

La tua azienda deve iscriversi a RENTRI?

 

INFO: Free Work Servizi | tel. 0342 – 217646 | ambiente@freeworkservizi.it