La Giunta di Regione Lombardia, con D.G.R. n. 230 del 3 maggio 2023, ha stabilito che, solo per l’anno 2023, i saldi estivi avranno inizio il giorno giovedì 6 luglio.
Di estremo interesse per il settore delle vendite straordinarie in genere (quali promozioni, saldi evendite di liquidazione) sono le novità contenute nel Decreto Legislativo n. 26 del 7 marzo 2023, che ha introdotto il nuovo articolo 17 bis del D.L.gs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) per la disciplina degli annunci di riduzione dei prezzi.
Le nuove disposizioni, che si applicheranno dall’1 luglio 2023, hanno l’obiettivo di porre una regolamentazione certa ed univoca alle politiche di sconto, prevedendo che ogni annuncio di
riduzione del prezzo deve indicare, oltre alla percentuale di sconto, anche il prezzo più basso applicato alla generalità dei consumatori nei 30 giorni precedenti.
Pertanto, in occasione dei saldi, il prezzo precedente (barrato) da indicare su ogni cartellino è il prezzo più basso applicato nei 30 giorni antecedenti l'avvio dei saldi.
La norma ha lo scopo di fornire al consumatore un parametro certo ed attendibile per comprendere l’effettiva convenienza dell’acquisto, e pertanto deve essere vista come una importante opportunità a favore sia dei consumatori che degli esercizi commerciali, in un rapporto di sempre maggiore sinergia.
Sono previste alcune eccezioni per i prodotti agricoli e alimentari deperibili, per i c.d. “prezzi di lancio” di prodotti caratterizzati da successivi annunci di incremento del prezzo e per le vendite sottocosto.
Inoltre, ricordiamo quanto già precedentemente previsto in materia di saldi:
CAMBI – la possibilità di cambiare il prodotto dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto stesso non sia danneggiato o non conforme (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del prodotto e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore quando il difetto di conformità si manifesti entro due anni dalla consegna del bene.
PROVA DEI CAMBI – non c’è obbligo, è rimesso alla discrezionalità del negoziante;
PAGAMENTI – i pagamenti con bancomat e carte di credito devono essere accettati dal negoziante;
PRODOTTI IN VENDITA – i prodotti che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo;
MODIFICHE E/O ADATTAMENTI SARTORIALI – sono a carico del cliente, salvo diversa pattuizione.
Invitiamo pertanto gli esercenti a prestare la massima attenzione verso le norme in vigore, anche per evitare l’applicazione di eventuali sanzioni pecuniarie.
Gli uffici dell’Unione di Sondrio rimangono a disposizione per ogni altra informazione o chiarimento (tel. 0342 533311).